Insegnante minacciata dallo studente: condannati al risarcimento del danno il minore ed i suoi genitori

Insegnante minacciata dallo studente: condannati al risarcimento del danno il minore ed i suoi genitori
20 Ottobre 2021: Insegnante minacciata dallo studente: condannati al risarcimento del danno il minore ed i suoi genitori 20 Ottobre 2021

Il Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 63/2021, pubblicata il 3.3.2021, ha deciso una controversia insorta fra un’insegnante ed uno dei suoi alunni, che l’aveva ripetutamente minacciata e fatta oggetto pure di violenza privata, in quattro distinte occasioni (che erano state oggetto pure di una denuncia penale), nonché i genitori di questi.

In realtà, i fatti erano incontroversi, disputandosi solamente del quantum debeatur.

Ciò nondimeno, il Giudice sondriese ne ha tratto occasione per una panoramica sulla problematica della responsabilità civile dei cd. “grandi minori” (si trattava, invero, di un adolescente prossimo all’età maggiore) e dei loro genitori, richiamando i noti principi di diritto affermati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità.

Esso ha affermato che, nel caso specifico, “accanto alla responsabilità del Stefano, quale autore materiale delle condotte lesive” era “ravvisabile anche una responsabilità degli adulti che, in veste genitoriale, si ponevano rispetto al minore in funzione educativa ed in posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 2048 c.c.”.

Ciò stante “il permanere in capo ai genitori di una responsabilità per gli illeciti commessi dai figli minori - seppur in età tardo adolescenziale ed in fase della vita nella quale sarebbe in effetti lecito e ragionevole aspettarsi un atteggiamento ormai ispirato a principi di autoresponsabilità - trova fondamento anche sistematico nell‘esigenza, propria della materia della responsabilità extracontrattuale, di una chiara ed effettiva previa allocazione dei rischi promananti da condotte illecite che potrebbero, diversamente, porsi del tutto al di fuori del regime della responsabilità, privando tout court la parte danneggiata di ogni tutela anche ex post”.

Per costoro “l'operatività del particolare regime probatorio fissato dall'ultimo comma dell'art. 2048 c.c.... consente al soggetto gravato di posizione di garanzia di liberarsi delle conseguenze risarcitorie a suo carico unicamente a fronte dell'assolvimento di specifici oneri probatori, indicati nell'aver "integralmente adempiuto al dovere di educare la prole attraverso lo sviluppo nella stessa di una adeguata capacità critica e di discernimento"”.

Mentre, a contrariis, “l'inadeguatezza dell'educazione impartita ad un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito commessa dal suddetto, può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore (V. Cassazione civile sez. III, 06/12/2011, n. 26200)”.

In proposito, con riguardo alla controversia sottoposta al suo giudizio, il Tribunale ha osservato che i genitori del minore avevano omesso non solo di provare, ma financo di allegare un qualche fatto rilevante ai fini della prova liberatoria loro richiesta circa l’adeguatezza dell’educazione impartita al figlio.

Al che conseguiva, ineluttabilmente, l’accertamento della loro responsabilità ex art. 2048 c.c. (che, diversamente da quanto si legge in sentenza, è una responsabilità per fatto proprio del genitore – ovverosia per una propria culpa in educando – non per fatto altrui, e cioè l’illecito imputabile al minore), in concorso con quella del figlio, autore delle condotte illecite succitate.

E la condanna solidale di tutti e tre i convenuti al risarcimento del danno morale cagionato all’attrice ed alle spese di giudizio.

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